Il 17 luglio il Senato approva il disegno di legge n.1200 che, tra le altre cose, introduce il cosiddetto “codice rosso” per le violenze domestiche e di genere. Il disegno di legge approvato dal Senato il 17 luglio si compone di 21 articoli e interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale. Il disegno diventerà legge il 19.07.2019. Le novità principali sono tre. La prima, che è stata appunto riassunta nell’espressione “codice rosso”, prevede per alcuni reati una velocizzazione nella partenza del procedimento penale e, quindi, nell’adozione di eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.
La seconda prevede pene più dure per alcuni reati già esistenti: i maltrattamenti contro familiari e conviventi (qui la sanzione passa da 2 a 6 anni a da 3 a 7 anni, e viene prevista una forma aggravata se i maltrattamenti coinvolgono minori, donne in stato di gravidanza e disabili) e gli atti persecutori (la sanzione passa da 6 mesi a 5 anni a da 1 anno a 6 anni e mezzo). La terza è l’introduzione di nuovi reati nel codice penale. In particolare: la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (nuovo art. 387 bis c.p.), punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; la costrizione o l’induzione al matrimonio (nuovo art. 558 bis c.p.), puniti con la reclusione da 1 a 5 anni (salvo aggravanti, come la minore età); la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cioè il cosiddetto revenge porn (nuovo art. 612 ter c.p.), punito con la reclusione da 1 a 6 anni (anche qui, salvo aggravanti).
Vediamo in che casi si può applicare il codice rosso. La norma prevede che questa sorta di “corsia veloce” sia utilizzabile per alcuni reati ed in particolare per i maltrattamenti contro familiari e conviventi; violenza sessuale, aggravata e di gruppo; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Se la polizia viene a conoscenza deve riferire immediatamente al pubblico ministero, anche oralmente (ma la comunicazione scritta deve seguire il prima possibile). Il pubblico ministero, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, sente la persona offesa o chi ha denunciato i fatti di reato (il termine di tre giorni può essere prorogato in casi particolari). La polizia giudiziaria procede subito alle indagini e mette il prima possibile a disposizione del pm la documentazione delle attività svolte. L’obbligo per la polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pm la notizia di reato per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti domestici è una novità del “codice rosso”. Il “codice rosso” ha quindi inserito le violenze e i maltrattamenti tra i casi in cui è la legge a stabilire che ci sia urgenza. Finora invece era la polizia giudiziaria a decidere discrezionalmente, a fronte di questi reati, quando si era in presenza di un’urgenza o meno. Non è invece una novità che ai casi di violenza e maltrattamenti venga data priorità nel corso del processo. Sostanzialmente il codice rosso introduce l’inasprimento di alcune pene per reati di maltrattamenti e violenze già esistenti e l’introduzione di nuove figure di reato (come ad esempio il revenge porn).
